CONSENSO INFORMATO, CONDIZIONI GENERALI E TRATTAMENTO PRIVACY
relativi al servizio di formazione
Si invita il cliente a leggere il consenso informato e le condizioni generali riportate qui sotto e fornire i dati richiesti come forma di accettazione:
CONSENSO INFORMATO E ACCORDO PROFESSIONALE
PERCORSO DI FORMAZIONE INDIVIDUALE
Premessa
Il presente documento è reso in attuazione dell’art. 4 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che impone al professionista di fornire, nella fase iniziale del rapporto professionale, informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza; e dell’art. 23 dello stesso Codice, che impone di pattuire il compenso nella fase iniziale del rapporto.
Il presente documento NON è, e non sostituisce, il consenso informato sanitario di cui all’art. 24 del Codice Deontologico: quel consenso riguarda i trattamenti sanitari, e la prestazione oggetto del presente accordo non è un trattamento sanitario. Qualora fosse concordata una prestazione di natura clinica, essa formerà oggetto di un rapporto professionale distinto, con proprio contratto, proprio consenso informato sanitario e propria fatturazione.
Art. 1 — Qualifica del professionista e ruolo assunto in questo rapporto
Il Dott. Romeo Lippi è psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta al n. 02/321. Il titolo è indicato per correttezza e accuratezza della presentazione professionale (art. 39 del Codice Deontologico).
Nel presente rapporto il professionista interviene esclusivamente in qualità di formatore in ambito di psicologia del lavoro e delle organizzazioni. L’indicazione del titolo di psicologo non implica in alcun modo che la prestazione qui pattuita abbia natura clinica, terapeutica o sanitaria.
Il professionista resta comunque tenuto, anche in questo rapporto, all’osservanza integrale del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ivi compresi il segreto professionale (art. 11) e i doveri di dignità e decoro (art. 38).
Art. 2 — Oggetto del percorso
Oggetto formativo: formazione alla comunicazione efficace.
Art. 3 — Natura non sanitaria della prestazione
Le parti danno espressamente atto che la prestazione oggetto del presente accordo è una prestazione formativa e non una prestazione sanitaria. In particolare, il percorso NON comprende e non consiste in:
- psicoterapia, in qualunque forma e orientamento;
- sostegno psicologico, counselling psicologico o consulenza clinica;
- attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione o riabilitazione in ambito psicologico, ossia le attività elencate dall’art. 1, comma 1, della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 come contenuto della professione di psicologo in ambito sanitario;
- valutazione psicodiagnostica, somministrazione o interpretazione di test o reattivi mentali;
- trattamento, cura o gestione di disturbi psicopatologici o di condizioni cliniche di qualunque genere;
- prescrizione o indicazione di trattamenti sanitari.
Coerentemente con la sua natura, la prestazione è soggetta a IVA e non rientra tra le prestazioni sanitarie esenti ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (v. art. 10 del presente accordo).
Art. 4 — Obiettivi didattici e assenza di garanzia di risultato
Gli obiettivi del percorso sono obiettivi di apprendimento concordati.
Il professionista non promette, non garantisce e non può garantire alcun risultato personale, clinico, economico o aziendale. Il compenso è il corrispettivo dell’attività professionale svolta e non è in alcun modo condizionato all’esito. Il professionista si impegna a non suscitare aspettative infondate e a indicare, quando richiesto, le fonti e i riferimenti scientifici dei metodi impiegati (art. 5 del Codice Deontologico).
Quando nel percorso sono utilizzati modelli operativi o framework non derivanti da letteratura scientifica sottoposta a revisione tra pari, ciò è dichiarato esplicitamente al Partecipante al momento del loro utilizzo, e tali modelli sono distinti dalle affermazioni fondate su evidenza scientifica.
Art. 5 — Clausola di non abilitazione
Il percorso non abilita, in nessuna misura e a nessun titolo, il Partecipante a svolgere attività riservate alla professione di psicologo. In particolare il percorso non insegna, e il Partecipante non è autorizzato a esercitare, la somministrazione o l’interpretazione di test e strumenti psicodiagnostici, la valutazione o la diagnosi psicologica, il sostegno psicologico o qualunque intervento psicologico su se stesso o su terzi, inclusi collaboratori, dipendenti, colleghi o familiari.
Il percorso ha per oggetto la comprensione dei processi comunicativi e i criteri per riconoscere quando è necessario l’intervento di un professionista abilitato: non la somministrazione di metodi, tecniche e strumenti propri della professione psicologica, il cui insegnamento a persone estranee alla professione costituisce grave violazione deontologica ai sensi dell’art. 21 del Codice Deontologico.
Il Partecipante prende atto che le attività preventive, diagnostiche, abilitative, riabilitative e di sostegno in ambito psicologico sono riservate per legge a chi è abilitato all’esercizio della professione di psicologo.
Art. 6 — Limiti dell’intervento e criterio di invio
Il professionista accetta il mandato esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e, qualora l’interesse del Partecipante richieda competenze diverse, propone l’invio ad altro professionista (art. 37 del Codice Deontologico).
Qualora nel corso del percorso emergano segnali di sofferenza clinicamente significativa, o comunque bisogni che eccedono l’oggetto formativo, il professionista è tenuto a:
- darne comunicazione chiara e rispettosa al Partecipante;
- sospendere la trattazione di quel contenuto all’interno del percorso formativo;
- indicare l’opportunità di un percorso clinico appropriato presso un professionista abilitato, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né alcun obbligo per il Partecipante.
L’invio a un percorso clinico non è una valutazione diagnostica e non costituisce diagnosi: è l’applicazione del limite di competenza dichiarato in questo accordo.
Art. 7 — Riservatezza e segreto professionale
Il professionista è strettamente tenuto al segreto professionale ai sensi dell’art. 11 del Codice Deontologico e non rivela notizie, fatti o informazioni appresi in ragione del rapporto professionale, né informa terzi circa le prestazioni programmate o effettuate. Tale obbligo si applica integralmente anche a questo rapporto, benché non sanitario, e sopravvive alla cessazione dell’accordo.
Limiti legali della riservatezza, resi noti al Partecipante ai sensi dell’art. 4 del Codice Deontologico: l’obbligo di segreto può cedere nei soli casi previsti dall’ordinamento, in particolare in presenza di obblighi di legge di riferire all’Autorità giudiziaria e nei casi di rischio grave e attuale per l’incolumità del Partecipante o di terzi. In tali ipotesi il professionista limita la comunicazione allo stretto necessario.
Uso in comunicazioni pubbliche: nessun contenuto, materiale, esito o elemento comunque riferibile al percorso e alla persona del Partecipante sarà utilizzato dal professionista in contenuti pubblici, materiali promozionali, pubblicazioni, interventi formativi rivolti a terzi, casi di studio, social network o altre comunicazioni, in forma nominativa, anonimizzata o comunque riconoscibile. Questo impegno non è derogabile mediante consenso.
Documentazione: la documentazione relativa al rapporto professionale è custodita e conservata per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto, ai sensi dell’art. 17 del Codice Deontologico, salvo diversi obblighi di legge.
Art. 8 — Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è il professionista indicato all’art. 1. I dati sono trattati per l’esecuzione del presente accordo e per l’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali; i dati eventualmente riconducibili a categorie particolari sono trattati solo se strettamente necessario e sulla base del consenso esplicito. I dati non sono diffusi e sono comunicati solo a soggetti che agiscono come responsabili del trattamento (piattaforme di videoconferenza, strumenti di gestione dell’agenda e della fatturazione, consulente fiscale), nei limiti dei rispettivi incarichi.
Al Partecipante è consegnata, unitamente al presente documento, l’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che indica basi giuridiche, tempi di conservazione, eventuali trasferimenti extra-UE e modalità di esercizio dei diritti degli interessati.
Eventuali registrazioni, trascrizioni automatiche o elaborazioni mediante strumenti di intelligenza artificiale sono subordinate a un consenso specifico e facoltativo, prestato su modulo separato; in assenza di tale consenso il professionista prende esclusivamente appunti scritti.
Art. 9 — Modalità, durata e frequenza
Modalità: online
Durata della singola sessione: 45 minuti.
Durata complessiva del percorso: il percorso non ha una durata predeterminata. Si sviluppa per fasi successive, step by step: al termine di ciascuna fase le parti verificano insieme il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e concordano espressamente se e come proseguire. Nessuna prosecuzione è automatica e nessun numero minimo di sessioni è dovuto.
Le sessioni si svolgono negli orari concordati. Un ritardo del Partecipante non comporta il prolungamento della sessione oltre l’orario previsto.
Art. 10 — Compenso, fatturazione e regime fiscale
Il compenso è pattuito nella fase iniziale del rapporto ai sensi dell’art. 23 del Codice Deontologico ed è adeguato alla natura e alla complessità dell’attività professionale. Esso costituisce il corrispettivo esclusivo della prestazione professionale; è esclusa qualunque altra forma di compenso, vantaggio o utilità (artt. 28 e 30 del Codice Deontologico).
Compenso: € 125,00 (centoventicinque/00) oltre IVA di legge, per ciascuna sessione.
Trattandosi di prestazione non sanitaria, la fattura è emessa con applicazione dell’IVA nella misura di legge, non è trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria e il relativo costo non è detraibile come spesa sanitaria.
Modalità di pagamento: bonifico bancario con cadenza mensile, sulla base della fattura emessa a fine mese per le sessioni effettivamente svolte nel mese di riferimento.
Art. 11 — Disdette, assenze e recupero delle sessioni
Le sessioni possono essere disdette senza alcun addebito con un preavviso minimo di 24 ore.
Le sessioni disdette oltre tale termine, o non svolte per assenza non comunicata, sono dovute per intero. Il professionista che disdica una sessione la recupera in una data concordata, senza costi aggiuntivi per il Partecipante.
Art. 12 — Recesso e interruzione
Ciascuna parte può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, senza necessità di motivazione. Restano dovute le sessioni già svolte e quelle disdette oltre il termine di preavviso.
Il professionista valuta ed eventualmente propone l’interruzione del percorso quando constata che il Partecipante non ne trae beneficio formativo e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà proseguendo, fornendo in tal caso le informazioni utili a individuare percorsi più adatti.
Il professionista si astiene dall’intraprendere o proseguire l’attività qualora propri problemi o conflitti personali possano interferire con la natura e l’efficacia della prestazione (art. 26 del Codice Deontologico).
Art. 13 — Reclami, vigilanza e foro
Ordine professionale competente per la vigilanza deontologica sul professionista: Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta. Il Partecipante può rivolgere al Consiglio dell’Ordine competente qualunque segnalazione relativa alla condotta professionale.
Per le controversie relative all’esecuzione del presente accordo è competente il Foro di Viterbo, fatte salve le norme inderogabili in materia di consumatori.
Art. 14 — Dichiarazioni del Partecipante
Il Partecipante dichiara:
- di aver ricevuto e letto il presente documento e i suoi allegati prima dell’inizio del percorso;
- di aver potuto porre domande e di aver ricevuto risposte comprensibili;
- di aver compreso che il percorso ha natura formativa e non è psicoterapia, sostegno psicologico, consulenza clinica né alcun altro trattamento sanitario;
- di non aver mai intrattenuto con il professionista alcun rapporto di psicoterapia, sostegno psicologico o consulenza clinica, e di non averne alcuno in corso;
- di aver compreso che il percorso non abilita ad alcuna attività riservata alla professione di psicologo;
- di aver compreso che eventuali registrazioni o trascrizioni sono oggetto di un consenso separato e facoltativo;
- di aver compreso il compenso, il regime fiscale applicato e le condizioni di disdetta;
- di poter revocare in qualsiasi momento e senza motivazione i consensi facoltativi prestati e di poter interrompere il percorso in qualsiasi momento.
Riferimenti normativi attuati nel presente documento
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (edizione 2024): art. 4 (informazione e consenso nella fase iniziale del rapporto), art. 5 (competenza, fonti scientifiche, aspettative infondate), art. 11 (segreto professionale), art. 17 (protezione dei dati e conservazione quinquennale), art. 21 (insegnamento di metodi, tecniche e strumenti professionali), art. 23 (compenso professionale), art. 24 (consenso informato sanitario — qui espressamente non applicabile), art. 26 (astensione), art. 27 (interruzione del rapporto), art. 28 (commistioni e indebiti vantaggi), art. 30 (proporzionalità tra intervento e compenso), art. 37 (accettazione del mandato e invio), art. 38 (dignità e decoro), art. 39 (presentazione professionale). Legge 18 febbraio 1989 n. 56, art. 1 comma 1. D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 10 comma 1 n. 18. Regolamento (UE) 2016/679.